Se condividi gli scopi della nostra Associazione e vuoi iscriverti, consulta la presente sezione.
“Art. 5
Possono essere soci e socie dell’Associazione (senza alcuna distinzione basata su genere, razza, nazionalità, origine etnica o geografica, lingua, opinioni personali, religione, disabilità, orientamento sessuale, età) le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi
e le finalità scientifiche e che, per studi o per collocazione accademica o professionale possano dimostrare dedizione, competenze o impegno personale o professionale in ambito giuslavoristico e delle scienze del lavoro e della previdenza sociale e complementare, inteso in senso ampio e la cui
domanda di ammissione venga accettata dall’organo amministrativo con versamento, all’ammissione, della quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota di adesione annuale è di € …………………..
- L’elenco dei soci e delle socie dell’Associazione è tenuto dal Presidente ed è costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci e delle socie.
- Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
- L’adesione dei soci e delle socie è libera. Per aderire all’Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante i propri dati anagrafici e, obbligatoriamente, un domicilio digitale, e la dichiarazione di condividere le finalità che l’ente si propone, nonché l’impegno ad osservarne lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e il Codice etico.
- Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Non è ammesso contro il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione il ricorso all’assemblea.
- Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. É in ogni caso dovuta l’intera quota associativa per l’anno in cui avviene l’iscrizione.
- L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
- Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare anche soci onorari per i quali si esclude l’obbligo del pagamento della quota associativa.
- Sono soci Fondatori e Promotori a carattere vitalizio e/o fino a loro dimissione, i soci che nell’atto costitutivo si riuniscono per dare vita alla Associazione.
- Possono divenire soci Fondatori quei soci che il Consiglio Direttivo nominerà a suo insindacabile giudizio per un lasso temporale preventivamente individuato dal Consiglio Direttivo.
- I soci dell’Associazione possono essere:
- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari.
- Soci sostenitori.
- Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Essi restano soci a vita, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
- Sono Soci ordinari coloro che, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo, versano la quota annuale fissata da quest’ultimo per l’Associazione.
- Sono Soci onorari coloro che, per motivi di particolare benemerenza, vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.
- Sono Soci sostenitori non iscritti all’albo che, nello specifico campo lavorativo e professionale, condividono gli scopi associativi”.
Per compilare e inviare on line la domanda di iscrizione, invia la domanda usando i moduli disponibili sotto opportunamente compilati all’indirizzo ass.retelavoro@gmail.com unitamente alla copia di pagamento della quota annuale.
